Il testo della seguente pagine resterà in vigore fino all’emissione dei decreti attuativi della legge 11 Gennaio 2018 N°3.

All’interno dell’Ordine distinguiamo due organi:
- il Consiglio Direttivo, costituito da Presidente, Vice Presidente, Segretario, Tesoriere e undici Consiglieri;
- il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre membri effettivi oltre a un membro supplente.
Gli Ordini sono riuniti nella Federazione Nazionale, diretta da un Comitato Centrale che ha i compiti di coordinare e promuovere l’attività degli Ordini, vigilare alla conservazione del decoro e della indipendenza della professione, esercitare il potere disciplinare nei confronti dei Consigli Direttivi degli ordini nonché di controllarne l’attività.
Ogni triennio, entro il mese di novembre (termine non perentorio) dell’anno in cui scade il Consiglio Direttivo, a cura del Presidente dell’Ordine è convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Tutti gli iscritti all’Albo sono eleggibili, compresi i Consiglieri ed i Revisori dei Conti uscenti che abbiano confermato la disponibilità.
Essere membro del Consiglio Direttivo significa farlo con spirito di servizio alla professione, per il suo sviluppo e per la sua tutela.
Il Consiglio Direttivo dell’Ordine si riunisce in sedute ordinarie, su convocazione del Presidente, per iscritto, con allegato l’O.d.G.
Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Di ogni seduta è redatto il verbale che deve essere approvato dal Consiglio stesso. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità prevale il voto del Presidente; esse sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente stesso.
Al Consiglio Direttivo dell’Ordine spettano numerose attribuzioni, anzitutto:
- la distribuzione delle cariche al suo interno e precisamente l’elezione del presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere ed in particolare la composizione e pubblicazione dell’Albo (che per la categoria degli infermieri è diviso in due elenchi: Infermiere ed Infermiere pediatrico);
- la vigilanza sulla conservazione del decoro e indipendenza dell’Ordine e questo deve intendersi ovviamente della struttura, ma soprattutto di ogni singolo iscritto;
- la nomina di rappresentanti dell’Ordine quali membri di Commissioni comunali, provinciali e regionali;
- la nomina di Commissioni di studio e ricerca sulla professione e sulla sanità in genere;
- la partecipazione con contributi scritti e verbali alle udienze conoscitive sulla formulazione di direttive e leggi emanate dagli Enti locali;
- la partecipazione a incontri, convegni, corsi, con gli interventi richiesti dagli argomenti in discussione e sempre a tutela e sviluppo della professione.
La promozione e l’attuazione di gruppi di studio all’interno della professione, di aggiornamenti, di pubblicazioni/informazioni, di incontri con i singoli iscritti sono gli ulteriori aspetti dei doveri del Consiglio Direttivo che è chiamato ad esercitare anche il potere disciplinare nei confronti degli iscritti liberi professionisti, salvo i casi nei quali non intervengano disposizioni di legge diverse.
E’ l’organo di controllo e garanzia del corretto funzionamento dell’OPI sotto il profilo economico-amministrativo.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da un supplente. Dura in carica tre anni come per il Consiglio Direttivo.
Le attività dei Collegio dei revisori dei conti sono disciplinate anche dal Regolamento di contabilità approvato dal Ministero della Salute.
Le assemble
Assemblea ordinaria
L’Assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria all’inizio di ogni anno. Per la validità dell’assemblea occorre l’intervento di almeno un quarto degli iscritti. Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.
La delega viene messa in calce all’avviso di convocazione. Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe. Quando non si raggiunge il numero legale per la validità dell’assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio. Nella seduta dell’Assemblea ordinaria viene illustrato e messo all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo delle attività dell’Ordine stesso. Inoltre il Presidente per conto dei componenti il Consiglio Direttivo illustra le attività che il consiglio stesso intende realizzare nell’arco dell’anno.
Le attività verranno messe all’approvazione dei presenti. Le assemblee in seduta straordinaria hanno luogo ogni volta che il Presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell’albo.
Assemblea elettiva
Ogni triennio, entro il mese di novembre dell’anno in cui il Consiglio scade, a cura del Presidente dell’Ordine è convocata l’assemblea degli iscritti per l’elezione del nuovo Consiglio. Viene inviato ad ogni iscritto all’albo la convocazione per lettera raccomandata almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni. Nella convocazione sarà segnato l’elenco dei componenti il Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l’ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica dell’Ordine. I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all’inizio dell’assemblea elettiva e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di Segretario. Sono eleggibili tutti gli iscritti nell’albo, compresi i consiglieri uscenti. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal Segretario. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l’uno e gli altri appongono la firma. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti. Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell’albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.